COVID-19 E "FASE 2": UN NUOVO TRATTAMENTO DI DATI PER LE IMPRESE

COVID-19 E “FASE 2”: UN NUOVO TRATTAMENTO DI DATI PER LE IMPRESE

Come noto, il Garante della Privacy ha chiarito che ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19 in ambito lavorativo, sia pubblico che privato, possano essere raccolti dati personali di natura sanitaria a condizione che essi siano strettamente necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla suddetta finalità.

Dal momento che tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio previste dai recenti interventi normativi e governativi (da ultimo il Protocollo di Regolamentazione condiviso tra Governo e parti sociali il 14.3.2020 e aggiornato 24.4.2020) vi è la preclusione dell’accesso alla sede di lavoro a chi abbia una temperatura corporea superiore a 37,5° e a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, le imprese, al fine di evitare di incorrere in responsabilità civili e penali (anche in ipotesi di rivalsa INAIL), sono tenute a verificare preventivamente lo stato di salute dei propri lavoratori.

A tal fine il datore di lavoro avrà l’onere di:

  • rilevare direttamente la temperatura corporea del personale dipendente prima di ogni accesso in azienda OPPURE chiedere al personale dipendente un’autocertificazione con la quale si attesta di aver autonomamente rilevato una temperatura corporea non superiore a 37,5° prima dell’ingresso in azienda (ritengo che per i giorni successivi al primo, e ove non vi siano cambiamenti delle condizioni di salute, l’autocertificazione possa ragionevolmente essere oggetto di conferma scritta o documentata per iscritto). Nel caso in cui il lavoratore rifiuti di sottoporsi al controllo della temperatura o non rilasci l’autocertificazione, non dovrà essergli consentito l’accesso alla sede di lavoro;

  • chiedere al personale dipendente di rendere un’autodichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19. Nel caso in cui il lavoratore non rilasci l’autodichiarazione, non dovrà essergli consentito l’accesso alla sede di lavoro.

Sia la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, che l’acquisizione delle autocertificazioni o autodichiarazioni sopra indicate, costituiscono un nuovo ed ulteriore trattamento di dati personali e, pertanto, le stesse devono avvenire nel rispetto di quanto prescritto dal Reg. EU 2016/679 (“GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

A tal proposito l’imprenditore, quale titolare del trattamento, dovrà:

  1. raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, evitando, nel caso di autodichiarazione, di richiedere informazioni aggiuntive non necessarie ed evitando, nel caso di rilevazione della temperatura corporea, di registrare il dato relativo alla temperatura stessa, ma solamente la circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge;

  2. fornire idonea informativa scritta sul trattamento dei dati personali, precisando che la finalità del trattamento è la prevenzione dal contagio da Covid-19 e la base giuridica è costituita da motivi di interesse pubblico e da obbligo di legge (art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020) relativamente all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio; quanto alla durata della raccolta e registrazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza, mentre con riferimento alla conservazione dei dati si può indicare un periodo più lungo, purché nei limiti della prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie (es. esigenze probatorie dell’imprenditore in caso di contenzioso con il lavoratore o di rivalse INAIL);

  3. definire, adottare e documentare le misure di sicurezza e organizzative più idonee a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare per iscritto i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni e la formazione necessarie, garantendo che tale trattamento sia limitato alle sole finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e che i dati non vengano in alcun modo diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al Covid-19);

  4. definire una nuova voce di trattamento all’interno del Registro delle Attività di Trattamento del Titolare;

  5. in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura o alla dichiarazione di contatti con soggetti positivi, e in caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, definire, documentare e assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.

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