Il Decreto “liberalizzazioni” approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio scorso ha introdotto un’importante modifica all’attuale assetto dei Tribunali specializzati in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
In forza dell’art. 2 del suddetto Decreto Legge, infatti, le attuali Sezioni Specializzate (sorte con il D. Lgs. 168/2003) cambieranno il loro nome in “Sezioni specializzate in materia di impresa” ed amplieranno la propria competenza oltre i confini del settore industrialistico, concorrenziale e della proprietà intellettuale, acquisendo competenza esclusiva in materia di Società per azioni e di Società in accomandita per azioni (ed alle società da queste controllate o che le controllano), per tutte le cause:
- tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;
- relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o a ogni altro negozio avente a oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
- di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
- tra soci e società;
- in materia di patti parasociali;
- contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale, ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- aventi a oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
- relative a rapporti di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 3, all’articolo 2497-septies e all’articolo 2545-septies, Codice civile;
- relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del Codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Le nuove disposizioni si applicheranno ai giudizi instaurati novanta giorni dopo l’entrata in vigore del Decreto; anche per le suelencate questioni, pertanto, si dovrà adire una delle dodici Sezioni Specializzate presenti sul territorio.