La Legge 2 novembre 2016, n. 214 introduce nell’art. 66 del Codice della proprietà Industriale l’istituto del “contributory infringement”: è da considerarsi contraffazione di un brevetto anche la fornitura a terzi di mezzi relativi ad un elemento indispensabile dell’invenzione, purché il terzo sia consapevole, in via reale o presunta, della destinazione di tali mezzi all’attuazione dell’invenzione. Ciò era già applicato dalla giurisprudenza. L’aspetto probabilmente innovativo è che il legislatore ha previsto la giurisdizione italiana anche qualora tali mezzi realizzati in Italia siano diretti all’estero in un Paese in cui si realizzi la contraffazione finale del prodotto o del processo localmente protetto da brevetto.