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	<title>Diritto della Proprietà Intellettuale: un punto di vista &#187; Patent</title>
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		<title>Lettera di Intenti per la distribuzione di prodotti tutelati da brevetto</title>
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		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 12:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[Contratti di licenza e distribuzione]]></category>
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		<category><![CDATA[Letter of Intent]]></category>
		<category><![CDATA[Lettera di Intenti]]></category>
		<category><![CDATA[Patent]]></category>

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		<description><![CDATA[Secondo il diritto statunitense, così come per il diritto italiano ed europeo, la lettera di intenti (nella prassi denominata anche &#8220;Memo Deal&#8221;, &#8220;Memorandum of understanding&#8221;, &#8220;Statement of Principles&#8221; o &#8220;Head of Agreement&#8221; ) è un documento legale precontrattuale che evidenzia l&#8217;esistenza di un&#8217;intesa tra due o più parti, prima che l&#8217;intesa stessa venga formalizzata. Una Lettera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo il diritto statunitense, così come per il diritto italiano ed europeo, la lettera di intenti (nella prassi denominata anche &#8220;Memo Deal&#8221;, &#8220;Memorandum of understanding&#8221;, &#8220;Statement of Principles&#8221; o &#8220;Head of Agreement&#8221; ) è un documento legale precontrattuale che evidenzia l&#8217;esistenza di un&#8217;intesa tra due o più parti, prima che l&#8217;intesa stessa venga formalizzata. Una Lettera di Intenti, di norma, ha carattere essenzialmente &#8220;organizzativo&#8221; e <strong>non è vincolante tra le parti</strong>, avendo l&#8217;unico scopo di mettere a fuoco i punti &#8220;chiave&#8221; di una transazione complessa per la comodità delle parti, così come quello di ufficializzare la negoziazione, come può accadere in una proposta di fusione o di joint venture, ovvero di fornire alcune tutele giuridiche nel caso l&#8217;accordo non vada a buon fine.</p>
<p>Lo strumento della lettera di intenti è molto diffuso in previsione della stipula di un contratto internazionale, soprattutto nel campo della diritto della proprietà intellettuale (es. cessione, licenza di distribuzione di prodotti brevettati), quando le parti contrattuali hanno raggiunto un accordo di massima sulle principali condizioni (es. durata, territorio, prezzo, prodotti, etc.), ma vi sono molti altri aspetti da definire. Alla lettera di intenti deve seguire , perché l&#8217;accordo possa dirsi giuridicamente vincolante, il contratto definitivo.</p>
<p>Ciò nonostante, alla luce della più recente giurisprudenza sia italiana che estera, la semplice denominazione del documento quale &#8220;lettera di intenti&#8221; non è di per sé sufficiente ad escludere la presenza di un vero e proprio accordo contrattuale, nel caso in cui il documento sottoscritto esprima in termini compiuti la precisa volontà negoziale delle parti, intesa come disposizione immediatamente operativa.</p>
<p>Al fine di evitare che la lettera di intenti assuma l&#8217;efficacia di un vero e proprio contratto giuridicamente vincolante, pertanto, deve essere espressamente specificato che il documento &#8220;non è vincolante per le parti&#8221; e prevedere una specifica clausola sugli effetti della lettera di intenti voluti dalle parti.</p>
<p>Una lettera di intenti avente ad oggetto la distribuzione di prodotti tutelati da brevetto, dovrebbe contenere i seguenti elementi minimi:</p>
<ul type="disc">
<li>Dichiarazione di non-vincolatività dell&#8217;accordo;</li>
<li>Descrizione dei prodotti e prezzo indicativo di acquisto (di norma      attraverso un allegato);</li>
<li>Durata del contratto definitivo;</li>
<li>Estensione territoriale;</li>
<li>Previsione di esclusiva;</li>
<li>Garanzie di commerciabilità dei prodotti e manleva da parte del      fornitore;</li>
<li>Data di sottoscrizione del contratto definitivo</li>
<li>Riservatezza circa le informazioni inerenti l&#8217;accordo;</li>
<li>Penale in caso di interruzione delle trattative.</li>
</ul>
<p>In caso di conclusione del contratto definitivo, la volontà delle parti verrà integralmente trasfusa nel medesimo e per l&#8217;effetto la lettera di intenti cesserà la sua efficacia. Diversamente, nel caso in cui le parti non addivenissero al contratto definitivo,  secondo il diritto italiano si potrebbe incorrere in responsabilità precontrattuale ai sensi dell&#8217;art. 1337 del Codice Civile, nonché in responsabilità contrattuale in relazione alle obbligazioni ritenute immediatamente vincolanti tra le parti. Per tale ragione è importante stabilire sempre quale sia la legge applicabile e il Foro competente.</p>
<p>Puoi scaricare qui un modello di Lettera di Intenti che ho predisposto <a href="http://gradozzi.it/wp-content/uploads/2009/02/letter-of-intent-draft.doc"><img class="size-full wp-image-369 alignright" title="Icona Word" src="http://gradozzi.it/wp-content/uploads/2009/02/icona_word.jpg" alt="Icona Word" width="46" height="52" /></a></p>
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		<title>La USITC (Commissione Statunitense per il Commercio Internazionale) fissa le linee-guida per l’importazione di cartucce compatibili</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 11:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[Patent]]></category>

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		<description><![CDATA[A seguito delle cause introdotte da Epson per bloccare l’importazione di cartucce compatibili, la USITC ha messo al bando molti prodotti di terze parti per stampanti Epson, evidenziando come vi sia stata la violazione di ben 23 brevetti. La Commissione, tuttavia, non ha bandito tutte le cartucce compatibili Epson, tanto che alcune Società continuano a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">A seguito delle cause introdotte da Epson per bloccare l’importazione di cartucce compatibili, la USITC ha messo al bando molti prodotti di terze parti per stampanti Epson, evidenziando come vi sia stata la violazione di ben 23 brevetti.</p>
<p style="text-align: left;">La Commissione, tuttavia, non ha bandito tutte le cartucce compatibili Epson, tanto che alcune Società continuano a produrre e distribuire prodotti compatibili che si conformano alle linee guida della USITC.</p>
<p style="text-align: left;">Le nuove linee guida sono:</p>
<p style="text-align: left;">1. le cartucce c.d. “refillate” Epson devono essere state originariamente vendute dalla Epson verso consumatori statunitensi. Secondo il diritto americano dei brevetti, infatti, esiste un’eccezione di “prima vendita” che consentirebbe il ripristino e la rivendita di dispositivi brevettati originariamente venduti al consumatore finale, a condizione che non vi sia la violazione di nessun altro brevetto;</p>
<p style="text-align: left;">2. il processo di ricarica deve essere limitato alla riparazione della cartuccia per ripristinarla alla normale condizione di utilizzabilità, ma non anche alla completa ricostruzione della stessa con la sostituzione dei principali componenti come il serbatoio d&#8217;inchiostro ed il chip IC;</p>
<p style="text-align: left;">3. presso il punto vendita e sulla confezione, le cartucce “refillate” devono essere descritte come prodotti “rigenerati” o “ricaricati”;</p>
<p style="text-align: left;">4. sulle confezioni delle nuove cartucce “refillate” il marchio Epson deve essere rimosso o coperto al fine di evitare che il consumatore sia indotto in errore nel ritenere che la ricarica sia stata effettuata o approvata da Epson;</p>
<p style="text-align: left;">5. Non è possibile appropriarsi di pregi fuorvianti o infondati al fine di vendere le cartucce ricaricate, ivi incluse dichiarazioni come “ricaricate negli Stati Uniti”, “lo stesso inchiostro delle cartucce originali” o &#8220;soddisfa o supera le specifiche del produttore originario”.</p>
<p style="text-align: left;">La domanda che ci si pone è: queste linee guida saranno applicabili anche al mercato Europeo?</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
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