SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI PRIVACY: DPS? NO GRAZIE.

Da tempo si discuteva su possibili semplificazioni nell’applicazione delle misure minime di sicurezza in materia di trattamento dei dati personali.

Finalmente, con Legge n. 133 del 6.8.2009, è stato aggiunto il comma 1 bis all’art. 34 del Codice della Privacy, il quale stabilisce che i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori (senza indicazione della relativa diagnosi), ovvero dall’adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, possono sostituire la tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza da un’autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.

Questo emendamento porterà un importante alleggerimento del carico di incombenti gravante sulla maggior parte delle aziende, le quali – come anche osservato dal Garante – vedevano nel Documento Programmatico sulla Sicurezza per lo più un sovrabbondante obbligo burocratico.

Sempre in relazione ai trattamenti sopra indicati, poi, il Garante, con proprio provvedimento da aggiornare periodicamente, individuerà modalità semplificate di applicazione delle misure minime di sicurezza da parte di piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani.

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