“MADE IN ITALY”: IL REATO DI FALSA INDICAZIONE SI ESTENDE ANCHE AI MARCHI AZIENDALI ITALIANI

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, entrata in vigore lo scorso 16 agosto, intervenendo sulla Legge Finanziaria 2004, ha esteso le sanzioni previste per i reati di falsa apposizione dell’indicazione “made in Italy” sulle merci importate in Italia (puniti ai sensi dell’art. 517 c.p.), anche all’uso di marchi di aziende italiane su prodotti e merci non originari dall’Italia che non arrechino l’indicazione di origine del paese di fabbricazione o di produzione ai sensi della normativa europea.

Di seguito il testo dell’Art. 4, comma 49, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) così come modificato dall’art. 17, comma 4, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (in neretto le parti aggiunte):

“L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine, ovvero l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine, senza l’indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura «made in Italy». Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica”.

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