LETTERA DI INTENTI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI TUTELATI DA BREVETTO

Secondo il diritto statunitense, così come per il diritto italiano ed europeo, la lettera di intenti (nella prassi denominata anche “Memo Deal”, “Memorandum of understanding”, “Statement of Principles” o “Head of Agreement” ) è un documento legale precontrattuale che evidenzia l’esistenza di un’intesa tra due o più parti, prima che l’intesa stessa venga formalizzata. Una Lettera di Intenti, di norma, ha carattere essenzialmente “organizzativo” e non è vincolante tra le parti, avendo l’unico scopo di mettere a fuoco i punti “chiave” di una transazione complessa per la comodità delle parti, così come quello di ufficializzare la negoziazione, come può accadere in una proposta di fusione o di joint venture, ovvero di fornire alcune tutele giuridiche nel caso l’accordo non vada a buon fine.

Lo strumento della lettera di intenti è molto diffuso in previsione della stipula di un contratto internazionale, soprattutto nel campo della diritto della proprietà intellettuale (es. cessione, licenza di distribuzione di prodotti brevettati), quando le parti contrattuali hanno raggiunto un accordo di massima sulle principali condizioni (es. durata, territorio, prezzo, prodotti, etc.), ma vi sono molti altri aspetti da definire. Alla lettera di intenti deve seguire , perché l’accordo possa dirsi giuridicamente vincolante, il contratto definitivo.

Ciò nonostante, alla luce della più recente giurisprudenza sia italiana che estera, la semplice denominazione del documento quale “lettera di intenti” non è di per sé sufficiente ad escludere la presenza di un vero e proprio accordo contrattuale, nel caso in cui il documento sottoscritto esprima in termini compiuti la precisa volontà negoziale delle parti, intesa come disposizione immediatamente operativa.

Al fine di evitare che la lettera di intenti assuma l’efficacia di un vero e proprio contratto giuridicamente vincolante, pertanto, deve essere espressamente specificato che il documento “non è vincolante per le parti” e prevedere una specifica clausola sugli effetti della lettera di intenti voluti dalle parti.

Una lettera di intenti avente ad oggetto la distribuzione di prodotti tutelati da brevetto, dovrebbe contenere i seguenti elementi minimi:

  • Dichiarazione di non-vincolatività dell’accordo;
  • Descrizione dei prodotti e prezzo indicativo di acquisto (di norma attraverso un allegato);
  • Durata del contratto definitivo;
  • Estensione territoriale;
  • Previsione di esclusiva;
  • Garanzie di commerciabilità dei prodotti e manleva da parte del fornitore;
  • Data di sottoscrizione del contratto definitivo
  • Riservatezza circa le informazioni inerenti l’accordo;
  • Penale in caso di interruzione delle trattative.

In caso di conclusione del contratto definitivo, la volontà delle parti verrà integralmente trasfusa nel medesimo e per l’effetto la lettera di intenti cesserà la sua efficacia. Diversamente, nel caso in cui le parti non addivenissero al contratto definitivo,  secondo il diritto italiano si potrebbe incorrere in responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 del Codice Civile, nonché in responsabilità contrattuale in relazione alle obbligazioni ritenute immediatamente vincolanti tra le parti. Per tale ragione è importante stabilire sempre quale sia la legge applicabile e il Foro competente.

4 commenti su “LETTERA DI INTENTI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI TUTELATI DA BREVETTO”

  1. Buon Gionno
    Da quale momento e valida la LOI.
    Dopo aver spedito la LOI ,se l affare non si conclude ci sono ugualmente spese da pagare?
    Grazie aspetto vostra risposta.

  2. La Letter Of Intent è valida fin dalla sua sottoscrizione, ma solitamente non ha effetto vincolante per le parti. Naturalmente sarà necessario essere molto attenti alle condizioni che si inseriscono nella scrittura.

    Il principale effetto della LOI è quello di consacrare in un atto scritto le trattative e le intenzioni delle parti e l’eventuale inadempimento di una di esse sarà fonte di responsabilità pre-contrattuale. Nel caso in cui l’affare non si concluda, pertanto, bisognerà verificare se tale esito sia riconducibile all’inadempimento di uno dei contraenti ovvero ad elementi esterni indipendenti dalla volontà delle parti.

  3. E possibile avre la Lettera di Intenti per la distribuzione di prodotti tutelati da brevetto in italiano? vi sarei molto grato

    Grazie Massimo.

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