LA FUNZIONALITÀ DI UN SOFTWARE NON È PROTETTA DAL DIRITTO D’AUTORE

E’ in estrema sintesi quello che ha stabilito la Corte di Giustizia Europea con la sentenza C-406/10 del 2.5.2012 (qui in basso il link per scaricarla in versione integrale), con la quale è stato chiarito che non sono tutelati dal diritto d’autore, ai sensi della Direttiva CE 91/250 (oggi Direttiva CE 2009/24), né la funzionalità di un software, né il linguaggio di programmazione, né il formato di file di dati utilizzato.

I Giudici Europei hanno chiarito che ad essere tutelato è il prodotto in quanto espressione della creazione dell’autore e non l’esigenza dell’utente che tale prodotto soddisfa; così argomentando si è ribadito che il mero studio di un programma per elaboratore, così come la sua interfaccia, non potranno essere oggetto di tutela, essendo questa limitata solamente al codice sorgente ed al codice oggetto.

Afferma la Corte che “sulla base di tali considerazioni va constatato che per quanto attiene agli elementi di un programma per elaboratore […], non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore, ai sensi dell’art. 1, par. 2, della direttiva n. 91/250, né la funzionalità di tale programma, né il linguaggio di programmazione né il formato dei file di dati utilizzati nell’ambito di un programma per elaboratore per sfruttare talune delle sue funzioni”.

Ammettere, infatti, che la funzionalità di un programma per elaboratore possa essere tutelata dal diritto d’autore equivarrebbe ad offrire la possibilità di monopolizzare le idee, a scapito del progresso tecnico e dello sviluppo industriale. [riproduzione riservata]

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