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	<title>Diritto della Proprietà Intellettuale: un punto di vista &#187; Marchi</title>
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	<description>Aggiornamenti, casi e risorse legali</description>
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		<title>Nuovo Codice della Proprietà Industriale</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Con il Decreto Legislativo 13.8.2010, n. 131, entrato in vigore ieri, il Legislatore ha rimesso mano al Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10.2.2005, n. 30) modificando significativamente molte delle sue norme. La riforma, tra gli altri aspetti, prevede una valorizzazione e maggiore protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in attuazione della Direttiva UE 98/44, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il <a title="Decreto Legislativo 131 2010" href="http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/regolamento_brevetti/decreto_131.pdf" target="_blank">Decreto Legislativo 13.8.2010, n. 131</a>, entrato in vigore ieri, il Legislatore ha rimesso mano al Codice della Proprietà Industriale (<a title="Decreto Legislativo 30 2005" href="http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05030dl.htm" target="_blank">Decreto Legislativo 10.2.2005, n. 30</a>) modificando significativamente molte delle sue norme.</p>
<div>La riforma, tra gli altri aspetti, prevede una valorizzazione e maggiore protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in attuazione della Direttiva UE 98/44, la possibilità per le Università di accedere alle procedure di brevettazione e sfruttamento industriale delle invenzioni frutto della ricerca, nonché strumenti processuali più efficaci sia per la tutela dei diritti di proprietà industriale, che per il preventivo accertamento di eventuali violazioni.</div>
<p>A tal ultimo riguardo, si segnali l&#8217;introduzione dell&#8217;<strong>azione di accertamento negativo</strong> la quale consente, a chi ne ha il dubbio, di verificare la legittimità &#8220;industriale&#8221; di un proprio prodotto o servizio, nonché la <strong>consulenza tecnica preventiva</strong> ex art. 696 bis c.p.c. che permette di anticipare l&#8217;analisi tecnica di una privativa al fine di trovare una soluzione conciliativa.</p>
<p>Altra novità è data <strong>dall&#8217;onere per il ricorrente di far seguire alla tutela di urgenza il giudizio di merito</strong>, entro 20 giorni lavorativo o 31 di calendario dalla conclusione della fase cautelare, pena la perdita di efficacia del provvedimento.</p>
<p>Ancora, in materia di segreto aziendale si registra un certo ammorbidimento della normativa, ove si consideri come la rivelazione, acquisizione o utilizzazione delle informazioni aziendali venga punita solo se oggetto di abusiva sottrazione da parte del responsabile (molto spesso ex dipendenti o ex collaboratori del datore di lavoro).</p>
<p>Da ultimo, l&#8217;istituzione del Consiglio Nazionale Anticontraffazione che andrà a sostituire il vecchio Comitato.</p>
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		<title>Regolamento di attuazione al Codice della Proprietà Industriale</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/) ha approvato in via definitiva il regolamento che da attuazione al Codice della Propriedtà Industriale, per garantire maggiore tutela e semplificare le procedure nell’interesse delle imprese. “Il riassetto sistematico delle disposizioni in materia di proprietà industriale realizzata dal Codice della Proprietà Industriale &#8211; ha spiegato il Ministro dello Sviluppo Economico, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero dello Sviluppo Economico (<a href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/">http://www.sviluppoeconomico.gov.it/</a>) ha approvato in via definitiva il regolamento che da attuazione al Codice della Propriedtà Industriale, per garantire maggiore tutela e semplificare le procedure nell’interesse delle imprese.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">“Il riassetto sistematico delle disposizioni in materia di proprietà industriale realizzata dal Codice della Proprietà Industriale &#8211; ha spiegato il Ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola &#8211; è orientato non solo al potenziamento della competitività del Sistema Italia, per il quale assume una valenza strategica per meglio sostenere la concorrenza internazionale, ma anche alla semplificazione di tutte le procedure riguardanti i titoli della proprietà industriale attraverso la predisposizione di strumenti più immediati per adempiere alle pratiche amministrative, favorendo così il contrasto del fenomeno della contraffazione a tutela dei cittadini consumatori”.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">Il regolamento recepisce le esigenze di disciplina del deposito delle domande, delle istanze, delle modalità di applicazione delle norme sul procedimento di opposizione, nonché dell&#8217;attività svolta dai consulenti in proprietà industriale.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">La nuova disciplina, risultato anche del confronto con i consulenti in proprietà industriale direttamente coinvolti nelle procedure di deposito, presso la Direzione generale per la lotta alla contraffazione &#8211; Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è frutto di una volontà comune delle amministrazioni e degli utenti di disporre di procedure agevolate nell&#8217;ottenimento e nella gestione dei titoli della proprietà industriale, nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale.</div>
<p>Il regolamento recepisce le esigenze di disciplina del deposito delle domande, delle istanze, delle modalità di applicazione delle norme sul procedimento di opposizione, nonché dell&#8217;attività svolta dai consulenti in proprietà industriale.</p>
<p>Tra gli aspetti più importanti si segnala:</p>
<p>1. le modalità di deposito dell’atto di opposizione di cui all&#8217;art. 176 C.P.I. e della documentazione successiva;</p>
<p>2. la convocazione e lo svolgimento dell’assemblea degli iscritti all’Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati;</p>
<p>3. il deposito in formato cartaceo e per via telematica di: domande; istanze, atti, documenti e ricorsi notificati; traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata.</p>
<p><a href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/Regolamento_proprieta_industriale.pdf" target="_blank">Scarica qui il testo del Regolamento</a></p>
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		<title>&#8220;Made in Italy&#8221;: il reato di falsa indicazione si estende anche ai marchi aziendali italiani</title>
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		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 09:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>

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		<description><![CDATA[La Legge 23 luglio 2009, n. 99, entrata in vigore lo scorso 16 agosto, intervenendo sulla Legge Finanziaria 2004, ha esteso le sanzioni previste per i reati di falsa apposizione dell&#8217;indicazione &#8220;made in Italy&#8221; sulle merci importate in Italia (puniti ai sensi dell&#8217;art. 517 c.p.), anche all’uso di marchi di aziende italiane su prodotti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge 23 luglio 2009, n. 99, entrata in vigore lo scorso 16 agosto, intervenendo sulla Legge Finanziaria 2004, ha esteso le sanzioni previste per i reati di falsa apposizione dell&#8217;indicazione &#8220;made in Italy&#8221; sulle merci importate in Italia (puniti ai sensi dell&#8217;art. 517 c.p.), anche all’uso di <strong>marchi di aziende</strong> italiane su prodotti e merci non originari dall’Italia che non arrechino l’indicazione di origine del paese di fabbricazione o di produzione ai sensi della normativa europea.</p>
<p>Di seguito il testo dell&#8217;Art. 4, comma 49, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) così come modificato dall&#8217;art. 17, comma 4, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (in neretto le parti aggiunte):</p>
<p><em>&#8220;L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine, </em><strong><em>ovvero l&#8217;uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell&#8217;Italia ai sensi della normativa europea sull&#8217;origine, senza l&#8217;indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera</em></strong><em>; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura «made in Italy». </em><strong><em>Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica&#8221;.</em></strong></p>
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		<title>Riduzione delle tasse di registrazione per il marchio comunitario</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 18:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Commissione europea ha annunciato che a partire dal 1º maggio il costo del marchio comunitario si ridurrà del 40%, passando a 900 € per le domande depositate on line. Il presidente dell&#8217;UAMI, Wubbo de Boer, intervenendo in una conferenza stampa congiunta con il commissario europeo per il Mercato interno, Charlie McCreevy, ha espresso il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione europea ha annunciato che a partire dal 1º maggio il costo del marchio comunitario si ridurrà del 40%, passando a 900 € per le domande depositate on line. Il presidente dell&#8217;UAMI, Wubbo de Boer, intervenendo in una conferenza stampa congiunta con il commissario europeo per il Mercato interno, Charlie McCreevy, ha espresso il proprio compiacimento per l&#8217;obiettivo raggiunto di rendere la tutela del marchio comunitario più accessibile e conveniente.</p>
<p>Il commissario europeo McCreevy ha affermato: &#8220;È una buona notizia per le imprese europee. La riduzione incentiverà lo spirito imprenditoriale stimolando l&#8217;attività economica, aspetti fondamentali in tempi di crisi economica. Saranno in particolare le piccole e medie imprese, per le quali il costo amministrativo per ottenere tale tutela rappresenta spesso un ingente onere, a giovarsi di queste migliori condizioni&#8221;.</p>
<p>La modifica in atto costituisce la seconda riduzione operata nell&#8217;arco di cinque anni ed è stata resa possibile dalla maggiore efficienza raggiunta dalle attività dell&#8217;UAMI. L&#8217;iter per ottenere un marchio è stato semplificato ed è stato massicciamente incentivato l&#8217;uso degli strumenti di e-business. Negli ultimi cinque anni i tempi medi di registrazione per un marchio comunitario sono scesi del 50% a circa otto mesi.</p>
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		<title>Winx vs. Witch</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 19:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchi]]></category>
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		<description><![CDATA[La battaglia giudiziaria tra la Walt Disney Company Italia S.p.A., titolare del marchio &#8220;W.I.T.C.H.&#8221; e la Rainbow S.p.A., titolare del marchio &#8220;WINX CLUB&#8221;, sfociata nell&#8217;ordinanza 2.8.2004 emessa dal Tribunale di Bologna, è stato lo spunto per un breve seminario che ho svolto all&#8217;Università di Macerata, in seno al corso di Diritto Commerciale e Diritto Industriale, sull’orientamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gradozzi.it/wp-content/uploads/2009/03/witch.jpg"></a><a href="http://gradozzi.it/wp-content/uploads/2009/03/witch.jpg"></a><a href="http://gradozzi.it/wp-content/uploads/2009/03/winx.jpg"></a></p>
<p><a href="http://gradozzi.it/wp-content/uploads/2009/03/winx.jpg"><img class="size-full wp-image-405 alignnone" title="winx" src="http://gradozzi.it/wp-content/uploads/2009/03/winx.jpg" alt="winx" width="119" height="38" /></a><a href="http://gradozzi.it/wp-content/uploads/2009/03/witch.jpg"><img class="size-full wp-image-406 alignnone" title="witch" src="http://gradozzi.it/wp-content/uploads/2009/03/witch.jpg" alt="witch" width="119" height="37" /></a><br />
La batta<a href="http://gradozzi.it/wp-content/uploads/2009/03/winx.jpg"></a>glia giudiziaria tra la Walt Disney Company Italia S.p.A., titolare del marchio &#8220;W.I.T.C.H.&#8221; e la Rainbow S.p.A., titolare del marchio &#8220;WINX CLUB&#8221;, sfociata nell&#8217;ordinanza 2.8.2004 emessa dal Tribunale di Bologna, è stato lo spunto per un breve seminario che ho svolto all&#8217;Università di Macerata, in seno al corso di Diritto Commerciale e Diritto Industriale, sull’orientamento della giurisprudenza italiana rispetto alla problematica della confondibilità tra marchi. </p>
<p><a href="http://gradozzi.it/wp-content/uploads/2009/02/universita-i-segni-distintivi-nella-giurisprudenza.pdf">Clicca qui per scaricare le slides della lezione in formato PDF</a></p>
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