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	<title>Diritto della Proprietà Intellettuale: un punto di vista &#187; Concorrenza</title>
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	<description>Aggiornamenti, casi e risorse legali</description>
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		<title>Tribunale di Milano condanna Yahoo! per violazione del diritto d&#8217;autore</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 16:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto d’Autore]]></category>

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		<description><![CDATA[Con sentenza depositata il 9 settembre scorso, il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Per la Proprietà Industriale ed Intellettuale, ha condannato Yahoo! Italia S.r.l. ad interrompere la diffusione e a rimuovere dai propri server alcuni filmati tratti da programmi televisivi Mediaset (tra i quali &#8220;Amici&#8221;, &#8220;Il Grande Fratello&#8221;, &#8220;Le Iene&#8221;, &#8220;Striscia la notizia&#8221;, &#8220;Zelig&#8221;) in [...]]]></description>
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<p>Con sentenza depositata il 9 settembre scorso, il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Per la Proprietà Industriale ed Intellettuale, ha condannato Yahoo! Italia S.r.l. ad interrompere la diffusione e a rimuovere dai propri server alcuni filmati tratti da programmi televisivi Mediaset (tra i quali &#8220;Amici&#8221;, &#8220;Il Grande Fratello&#8221;, &#8220;Le Iene&#8221;, &#8220;Striscia la notizia&#8221;, &#8220;Zelig&#8221;) in quanto costituenti violazione degli artt. 78 ter e 79 della Legge sul Diritto d&#8217;Autore.</p>
<p>Per ogni violazione del suddetto obbligo, i Giudici lombardi hanno posto una penale a carico della soccombente di € 250,00 al giorno per ciascun video.</p>
<p>Yahoo! Italia S.r.l. era stata citata in giudizio da R.T.I. S.p.A. il 3 novembre 2009 a seguito di un controllo a campione effettuato nel mese di aprile dello stesso anno. Nel corso del monitoraggio sul portale Yahoo!, infatti, erano stati trovati ben 218 video con copyright Mediaset, per un totale di 21 ore di programmazione.</p>
<p>Ora il procedimento tornerà in istruttoria per la determinazione e liquidazione dei danni sofferti da Mediaset.</p>
<p><a href="http://gradozzi.it/wp-content/uploads/2011/09/sentenza_mediaset_yahoo1.pdf">scarica qui il testo integrale della sentenza (fonte leggioggi.it)</a></p>
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		<title>Nuovo Codice della Proprietà Industriale</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[Concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[Disegni e Modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Trademarks]]></category>

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		<description><![CDATA[Con il Decreto Legislativo 13.8.2010, n. 131, entrato in vigore ieri, il Legislatore ha rimesso mano al Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10.2.2005, n. 30) modificando significativamente molte delle sue norme. La riforma, tra gli altri aspetti, prevede una valorizzazione e maggiore protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in attuazione della Direttiva UE 98/44, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il <a title="Decreto Legislativo 131 2010" href="http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/regolamento_brevetti/decreto_131.pdf" target="_blank">Decreto Legislativo 13.8.2010, n. 131</a>, entrato in vigore ieri, il Legislatore ha rimesso mano al Codice della Proprietà Industriale (<a title="Decreto Legislativo 30 2005" href="http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05030dl.htm" target="_blank">Decreto Legislativo 10.2.2005, n. 30</a>) modificando significativamente molte delle sue norme.</p>
<div>La riforma, tra gli altri aspetti, prevede una valorizzazione e maggiore protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in attuazione della Direttiva UE 98/44, la possibilità per le Università di accedere alle procedure di brevettazione e sfruttamento industriale delle invenzioni frutto della ricerca, nonché strumenti processuali più efficaci sia per la tutela dei diritti di proprietà industriale, che per il preventivo accertamento di eventuali violazioni.</div>
<p>A tal ultimo riguardo, si segnali l&#8217;introduzione dell&#8217;<strong>azione di accertamento negativo</strong> la quale consente, a chi ne ha il dubbio, di verificare la legittimità &#8220;industriale&#8221; di un proprio prodotto o servizio, nonché la <strong>consulenza tecnica preventiva</strong> ex art. 696 bis c.p.c. che permette di anticipare l&#8217;analisi tecnica di una privativa al fine di trovare una soluzione conciliativa.</p>
<p>Altra novità è data <strong>dall&#8217;onere per il ricorrente di far seguire alla tutela di urgenza il giudizio di merito</strong>, entro 20 giorni lavorativo o 31 di calendario dalla conclusione della fase cautelare, pena la perdita di efficacia del provvedimento.</p>
<p>Ancora, in materia di segreto aziendale si registra un certo ammorbidimento della normativa, ove si consideri come la rivelazione, acquisizione o utilizzazione delle informazioni aziendali venga punita solo se oggetto di abusiva sottrazione da parte del responsabile (molto spesso ex dipendenti o ex collaboratori del datore di lavoro).</p>
<p>Da ultimo, l&#8217;istituzione del Consiglio Nazionale Anticontraffazione che andrà a sostituire il vecchio Comitato.</p>
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		<title>&#8220;Made in Italy&#8221;: il reato di falsa indicazione si estende anche ai marchi aziendali italiani</title>
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		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 09:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>

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		<description><![CDATA[La Legge 23 luglio 2009, n. 99, entrata in vigore lo scorso 16 agosto, intervenendo sulla Legge Finanziaria 2004, ha esteso le sanzioni previste per i reati di falsa apposizione dell&#8217;indicazione &#8220;made in Italy&#8221; sulle merci importate in Italia (puniti ai sensi dell&#8217;art. 517 c.p.), anche all’uso di marchi di aziende italiane su prodotti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge 23 luglio 2009, n. 99, entrata in vigore lo scorso 16 agosto, intervenendo sulla Legge Finanziaria 2004, ha esteso le sanzioni previste per i reati di falsa apposizione dell&#8217;indicazione &#8220;made in Italy&#8221; sulle merci importate in Italia (puniti ai sensi dell&#8217;art. 517 c.p.), anche all’uso di <strong>marchi di aziende</strong> italiane su prodotti e merci non originari dall’Italia che non arrechino l’indicazione di origine del paese di fabbricazione o di produzione ai sensi della normativa europea.</p>
<p>Di seguito il testo dell&#8217;Art. 4, comma 49, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) così come modificato dall&#8217;art. 17, comma 4, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (in neretto le parti aggiunte):</p>
<p><em>&#8220;L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine, </em><strong><em>ovvero l&#8217;uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell&#8217;Italia ai sensi della normativa europea sull&#8217;origine, senza l&#8217;indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera</em></strong><em>; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura «made in Italy». </em><strong><em>Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica&#8221;.</em></strong></p>
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