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	<title>Diritto della Proprietà Intellettuale: un punto di vista &#187; Brevetti</title>
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	<description>Aggiornamenti, casi e risorse legali</description>
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		<title>Microsoft brevetta la &#8220;picture password&#8221;</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 16:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[Patent]]></category>

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		<description><![CDATA[Sembra che a Redmond ci stessero lavorando da molti anni: un nuovo sistema di protezione dell&#8217;accesso al PC basato sul riconoscimento di un disegno effettuato dall&#8217;utente. In altre parole, anziché digitare la classica password alfanumerica all&#8217;avvio del computer, l&#8217;utente potrà scegliere una qualsiasi immagine e letteralmente disegnare sopra di essa fino a tre figure geometriche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra che a Redmond ci stessero lavorando da molti anni: un nuovo sistema di protezione dell&#8217;accesso al PC basato sul riconoscimento di un disegno effettuato dall&#8217;utente. In altre parole, anziché digitare la classica password alfanumerica all&#8217;avvio del computer, l&#8217;utente potrà scegliere una qualsiasi immagine e letteralmente disegnare sopra di essa fino a tre figure geometriche per sbloccare il computer.</p>
<p>Si potrà, ad esempio, scegliere una foto di famiglia e registrare una linea retta che va da un volto ad un altro, oppure un cerchio intorno ad un soggetto, tre brevi punti sopra un determinato particolare, e così via. L&#8217;esatta riproduzione del segno o della combinazione di segni sull&#8217;immagine sbloccherà il PC. Davvero molto ingegnoso e soprattutto comodo per chi utilizza tablet e portatili con schermi<em> touch. </em></p>
<p>Il brevetto, il cui titolo esatto è &#8220;Sketch-based password authentication&#8221;, è il n. 8,024,775, concesso il  20.9.2011 dallo U.S. Patent Office su domanda depositata da Microsoft Corporation il 20.2.2008. La nuova tecnologia di protezione sarà inserita in Windows 8, ancora in fase di <em>beta testing</em>.</p>
<p>Nella descrizione della domanda, che contiene 16 rivendicazioni, si legge che il metodo brevettuale estrae un modello di input da un&#8217;iniziale schizzo grafico dell&#8217;utente (il quale viene registrato) ed un modello di orientamento dal successivo schizzo grafico dell&#8217;utente, dopodiché raffronta la similarità tra i due modelli e decide se autenticare l&#8217;utente in funzione della similarità dei segni (e non alla esatta corrispondenza degli stessi, come precisato da Microsoft).</p>
<p>Ottima invenzione. Dovremo ora attendere l&#8217;arrivo di qualche troll dei brevetti?</p>
<p>Da questo link un&#8217;immagine di Microsoft Picture Password (fonte: slashgear):</p>
<p><a href="http://cdn.slashgear.com/wp-content/uploads/2011/09/picturepassword-580x2561.png">http://cdn.slashgear.com/wp-content/uploads/2011/09/picturepassword-580&#215;2561.png</a></p>
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		<title>Nuovo Codice della Proprietà Industriale</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[Concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[Disegni e Modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Trademarks]]></category>

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		<description><![CDATA[Con il Decreto Legislativo 13.8.2010, n. 131, entrato in vigore ieri, il Legislatore ha rimesso mano al Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10.2.2005, n. 30) modificando significativamente molte delle sue norme. La riforma, tra gli altri aspetti, prevede una valorizzazione e maggiore protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in attuazione della Direttiva UE 98/44, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il <a title="Decreto Legislativo 131 2010" href="http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/regolamento_brevetti/decreto_131.pdf" target="_blank">Decreto Legislativo 13.8.2010, n. 131</a>, entrato in vigore ieri, il Legislatore ha rimesso mano al Codice della Proprietà Industriale (<a title="Decreto Legislativo 30 2005" href="http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05030dl.htm" target="_blank">Decreto Legislativo 10.2.2005, n. 30</a>) modificando significativamente molte delle sue norme.</p>
<div>La riforma, tra gli altri aspetti, prevede una valorizzazione e maggiore protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in attuazione della Direttiva UE 98/44, la possibilità per le Università di accedere alle procedure di brevettazione e sfruttamento industriale delle invenzioni frutto della ricerca, nonché strumenti processuali più efficaci sia per la tutela dei diritti di proprietà industriale, che per il preventivo accertamento di eventuali violazioni.</div>
<p>A tal ultimo riguardo, si segnali l&#8217;introduzione dell&#8217;<strong>azione di accertamento negativo</strong> la quale consente, a chi ne ha il dubbio, di verificare la legittimità &#8220;industriale&#8221; di un proprio prodotto o servizio, nonché la <strong>consulenza tecnica preventiva</strong> ex art. 696 bis c.p.c. che permette di anticipare l&#8217;analisi tecnica di una privativa al fine di trovare una soluzione conciliativa.</p>
<p>Altra novità è data <strong>dall&#8217;onere per il ricorrente di far seguire alla tutela di urgenza il giudizio di merito</strong>, entro 20 giorni lavorativo o 31 di calendario dalla conclusione della fase cautelare, pena la perdita di efficacia del provvedimento.</p>
<p>Ancora, in materia di segreto aziendale si registra un certo ammorbidimento della normativa, ove si consideri come la rivelazione, acquisizione o utilizzazione delle informazioni aziendali venga punita solo se oggetto di abusiva sottrazione da parte del responsabile (molto spesso ex dipendenti o ex collaboratori del datore di lavoro).</p>
<p>Da ultimo, l&#8217;istituzione del Consiglio Nazionale Anticontraffazione che andrà a sostituire il vecchio Comitato.</p>
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		<title>Regolamento di attuazione al Codice della Proprietà Industriale</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Marchi]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/) ha approvato in via definitiva il regolamento che da attuazione al Codice della Propriedtà Industriale, per garantire maggiore tutela e semplificare le procedure nell’interesse delle imprese. “Il riassetto sistematico delle disposizioni in materia di proprietà industriale realizzata dal Codice della Proprietà Industriale &#8211; ha spiegato il Ministro dello Sviluppo Economico, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero dello Sviluppo Economico (<a href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/">http://www.sviluppoeconomico.gov.it/</a>) ha approvato in via definitiva il regolamento che da attuazione al Codice della Propriedtà Industriale, per garantire maggiore tutela e semplificare le procedure nell’interesse delle imprese.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">“Il riassetto sistematico delle disposizioni in materia di proprietà industriale realizzata dal Codice della Proprietà Industriale &#8211; ha spiegato il Ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola &#8211; è orientato non solo al potenziamento della competitività del Sistema Italia, per il quale assume una valenza strategica per meglio sostenere la concorrenza internazionale, ma anche alla semplificazione di tutte le procedure riguardanti i titoli della proprietà industriale attraverso la predisposizione di strumenti più immediati per adempiere alle pratiche amministrative, favorendo così il contrasto del fenomeno della contraffazione a tutela dei cittadini consumatori”.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">Il regolamento recepisce le esigenze di disciplina del deposito delle domande, delle istanze, delle modalità di applicazione delle norme sul procedimento di opposizione, nonché dell&#8217;attività svolta dai consulenti in proprietà industriale.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">La nuova disciplina, risultato anche del confronto con i consulenti in proprietà industriale direttamente coinvolti nelle procedure di deposito, presso la Direzione generale per la lotta alla contraffazione &#8211; Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è frutto di una volontà comune delle amministrazioni e degli utenti di disporre di procedure agevolate nell&#8217;ottenimento e nella gestione dei titoli della proprietà industriale, nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale.</div>
<p>Il regolamento recepisce le esigenze di disciplina del deposito delle domande, delle istanze, delle modalità di applicazione delle norme sul procedimento di opposizione, nonché dell&#8217;attività svolta dai consulenti in proprietà industriale.</p>
<p>Tra gli aspetti più importanti si segnala:</p>
<p>1. le modalità di deposito dell’atto di opposizione di cui all&#8217;art. 176 C.P.I. e della documentazione successiva;</p>
<p>2. la convocazione e lo svolgimento dell’assemblea degli iscritti all’Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati;</p>
<p>3. il deposito in formato cartaceo e per via telematica di: domande; istanze, atti, documenti e ricorsi notificati; traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata.</p>
<p><a href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/Regolamento_proprieta_industriale.pdf" target="_blank">Scarica qui il testo del Regolamento</a></p>
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		<title>Lettera di Intenti per la distribuzione di prodotti tutelati da brevetto</title>
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		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 12:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Contratti di licenza e distribuzione]]></category>
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		<category><![CDATA[Letter of Intent]]></category>
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		<description><![CDATA[Secondo il diritto statunitense, così come per il diritto italiano ed europeo, la lettera di intenti (nella prassi denominata anche &#8220;Memo Deal&#8221;, &#8220;Memorandum of understanding&#8221;, &#8220;Statement of Principles&#8221; o &#8220;Head of Agreement&#8221; ) è un documento legale precontrattuale che evidenzia l&#8217;esistenza di un&#8217;intesa tra due o più parti, prima che l&#8217;intesa stessa venga formalizzata. Una Lettera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo il diritto statunitense, così come per il diritto italiano ed europeo, la lettera di intenti (nella prassi denominata anche &#8220;Memo Deal&#8221;, &#8220;Memorandum of understanding&#8221;, &#8220;Statement of Principles&#8221; o &#8220;Head of Agreement&#8221; ) è un documento legale precontrattuale che evidenzia l&#8217;esistenza di un&#8217;intesa tra due o più parti, prima che l&#8217;intesa stessa venga formalizzata. Una Lettera di Intenti, di norma, ha carattere essenzialmente &#8220;organizzativo&#8221; e <strong>non è vincolante tra le parti</strong>, avendo l&#8217;unico scopo di mettere a fuoco i punti &#8220;chiave&#8221; di una transazione complessa per la comodità delle parti, così come quello di ufficializzare la negoziazione, come può accadere in una proposta di fusione o di joint venture, ovvero di fornire alcune tutele giuridiche nel caso l&#8217;accordo non vada a buon fine.</p>
<p>Lo strumento della lettera di intenti è molto diffuso in previsione della stipula di un contratto internazionale, soprattutto nel campo della diritto della proprietà intellettuale (es. cessione, licenza di distribuzione di prodotti brevettati), quando le parti contrattuali hanno raggiunto un accordo di massima sulle principali condizioni (es. durata, territorio, prezzo, prodotti, etc.), ma vi sono molti altri aspetti da definire. Alla lettera di intenti deve seguire , perché l&#8217;accordo possa dirsi giuridicamente vincolante, il contratto definitivo.</p>
<p>Ciò nonostante, alla luce della più recente giurisprudenza sia italiana che estera, la semplice denominazione del documento quale &#8220;lettera di intenti&#8221; non è di per sé sufficiente ad escludere la presenza di un vero e proprio accordo contrattuale, nel caso in cui il documento sottoscritto esprima in termini compiuti la precisa volontà negoziale delle parti, intesa come disposizione immediatamente operativa.</p>
<p>Al fine di evitare che la lettera di intenti assuma l&#8217;efficacia di un vero e proprio contratto giuridicamente vincolante, pertanto, deve essere espressamente specificato che il documento &#8220;non è vincolante per le parti&#8221; e prevedere una specifica clausola sugli effetti della lettera di intenti voluti dalle parti.</p>
<p>Una lettera di intenti avente ad oggetto la distribuzione di prodotti tutelati da brevetto, dovrebbe contenere i seguenti elementi minimi:</p>
<ul type="disc">
<li>Dichiarazione di non-vincolatività dell&#8217;accordo;</li>
<li>Descrizione dei prodotti e prezzo indicativo di acquisto (di norma      attraverso un allegato);</li>
<li>Durata del contratto definitivo;</li>
<li>Estensione territoriale;</li>
<li>Previsione di esclusiva;</li>
<li>Garanzie di commerciabilità dei prodotti e manleva da parte del      fornitore;</li>
<li>Data di sottoscrizione del contratto definitivo</li>
<li>Riservatezza circa le informazioni inerenti l&#8217;accordo;</li>
<li>Penale in caso di interruzione delle trattative.</li>
</ul>
<p>In caso di conclusione del contratto definitivo, la volontà delle parti verrà integralmente trasfusa nel medesimo e per l&#8217;effetto la lettera di intenti cesserà la sua efficacia. Diversamente, nel caso in cui le parti non addivenissero al contratto definitivo,  secondo il diritto italiano si potrebbe incorrere in responsabilità precontrattuale ai sensi dell&#8217;art. 1337 del Codice Civile, nonché in responsabilità contrattuale in relazione alle obbligazioni ritenute immediatamente vincolanti tra le parti. Per tale ragione è importante stabilire sempre quale sia la legge applicabile e il Foro competente.</p>
<p>Puoi scaricare qui un modello di Lettera di Intenti che ho predisposto <a href="http://gradozzi.it/wp-content/uploads/2009/02/letter-of-intent-draft.doc"><img class="size-full wp-image-369 alignright" title="Icona Word" src="http://gradozzi.it/wp-content/uploads/2009/02/icona_word.jpg" alt="Icona Word" width="46" height="52" /></a></p>
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		<title>La USITC (Commissione Statunitense per il Commercio Internazionale) fissa le linee-guida per l’importazione di cartucce compatibili</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 11:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevetti]]></category>
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		<category><![CDATA[Concorrenza]]></category>
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		<description><![CDATA[A seguito delle cause introdotte da Epson per bloccare l’importazione di cartucce compatibili, la USITC ha messo al bando molti prodotti di terze parti per stampanti Epson, evidenziando come vi sia stata la violazione di ben 23 brevetti. La Commissione, tuttavia, non ha bandito tutte le cartucce compatibili Epson, tanto che alcune Società continuano a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">A seguito delle cause introdotte da Epson per bloccare l’importazione di cartucce compatibili, la USITC ha messo al bando molti prodotti di terze parti per stampanti Epson, evidenziando come vi sia stata la violazione di ben 23 brevetti.</p>
<p style="text-align: left;">La Commissione, tuttavia, non ha bandito tutte le cartucce compatibili Epson, tanto che alcune Società continuano a produrre e distribuire prodotti compatibili che si conformano alle linee guida della USITC.</p>
<p style="text-align: left;">Le nuove linee guida sono:</p>
<p style="text-align: left;">1. le cartucce c.d. “refillate” Epson devono essere state originariamente vendute dalla Epson verso consumatori statunitensi. Secondo il diritto americano dei brevetti, infatti, esiste un’eccezione di “prima vendita” che consentirebbe il ripristino e la rivendita di dispositivi brevettati originariamente venduti al consumatore finale, a condizione che non vi sia la violazione di nessun altro brevetto;</p>
<p style="text-align: left;">2. il processo di ricarica deve essere limitato alla riparazione della cartuccia per ripristinarla alla normale condizione di utilizzabilità, ma non anche alla completa ricostruzione della stessa con la sostituzione dei principali componenti come il serbatoio d&#8217;inchiostro ed il chip IC;</p>
<p style="text-align: left;">3. presso il punto vendita e sulla confezione, le cartucce “refillate” devono essere descritte come prodotti “rigenerati” o “ricaricati”;</p>
<p style="text-align: left;">4. sulle confezioni delle nuove cartucce “refillate” il marchio Epson deve essere rimosso o coperto al fine di evitare che il consumatore sia indotto in errore nel ritenere che la ricarica sia stata effettuata o approvata da Epson;</p>
<p style="text-align: left;">5. Non è possibile appropriarsi di pregi fuorvianti o infondati al fine di vendere le cartucce ricaricate, ivi incluse dichiarazioni come “ricaricate negli Stati Uniti”, “lo stesso inchiostro delle cartucce originali” o &#8220;soddisfa o supera le specifiche del produttore originario”.</p>
<p style="text-align: left;">La domanda che ci si pone è: queste linee guida saranno applicabili anche al mercato Europeo?</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
]]></content:encoded>
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