Nuovo Codice della Proprietà Industriale

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Con il Decreto Legislativo 13.8.2010, n. 131, entrato in vigore ieri, il Legislatore ha rimesso mano al Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10.2.2005, n. 30) modificando significativamente molte delle sue norme.

La riforma, tra gli altri aspetti, prevede una valorizzazione e maggiore protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in attuazione della Direttiva UE 98/44, la possibilità per le Università di accedere alle procedure di brevettazione e sfruttamento industriale delle invenzioni frutto della ricerca, nonché strumenti processuali più efficaci sia per la tutela dei diritti di proprietà industriale, che per il preventivo accertamento di eventuali violazioni.

A tal ultimo riguardo, si segnali l’introduzione dell’azione di accertamento negativo la quale consente, a chi ne ha il dubbio, di verificare la legittimità “industriale” di un proprio prodotto o servizio, nonché la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. che permette di anticipare l’analisi tecnica di una privativa al fine di trovare una soluzione conciliativa.

Altra novità è data dall’onere per il ricorrente di far seguire alla tutela di urgenza il giudizio di merito, entro 20 giorni lavorativo o 31 di calendario dalla conclusione della fase cautelare, pena la perdita di efficacia del provvedimento.

Ancora, in materia di segreto aziendale si registra un certo ammorbidimento della normativa, ove si consideri come la rivelazione, acquisizione o utilizzazione delle informazioni aziendali venga punita solo se oggetto di abusiva sottrazione da parte del responsabile (molto spesso ex dipendenti o ex collaboratori del datore di lavoro).

Da ultimo, l’istituzione del Consiglio Nazionale Anticontraffazione che andrà a sostituire il vecchio Comitato.

Regolamento di attuazione al Codice della Proprietà Industriale

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Il Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/) ha approvato in via definitiva il regolamento che da attuazione al Codice della Propriedtà Industriale, per garantire maggiore tutela e semplificare le procedure nell’interesse delle imprese.

“Il riassetto sistematico delle disposizioni in materia di proprietà industriale realizzata dal Codice della Proprietà Industriale – ha spiegato il Ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola – è orientato non solo al potenziamento della competitività del Sistema Italia, per il quale assume una valenza strategica per meglio sostenere la concorrenza internazionale, ma anche alla semplificazione di tutte le procedure riguardanti i titoli della proprietà industriale attraverso la predisposizione di strumenti più immediati per adempiere alle pratiche amministrative, favorendo così il contrasto del fenomeno della contraffazione a tutela dei cittadini consumatori”.
Il regolamento recepisce le esigenze di disciplina del deposito delle domande, delle istanze, delle modalità di applicazione delle norme sul procedimento di opposizione, nonché dell’attività svolta dai consulenti in proprietà industriale.
La nuova disciplina, risultato anche del confronto con i consulenti in proprietà industriale direttamente coinvolti nelle procedure di deposito, presso la Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è frutto di una volontà comune delle amministrazioni e degli utenti di disporre di procedure agevolate nell’ottenimento e nella gestione dei titoli della proprietà industriale, nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale.

Il regolamento recepisce le esigenze di disciplina del deposito delle domande, delle istanze, delle modalità di applicazione delle norme sul procedimento di opposizione, nonché dell’attività svolta dai consulenti in proprietà industriale.

Tra gli aspetti più importanti si segnala:

1. le modalità di deposito dell’atto di opposizione di cui all’art. 176 C.P.I. e della documentazione successiva;

2. la convocazione e lo svolgimento dell’assemblea degli iscritti all’Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati;

3. il deposito in formato cartaceo e per via telematica di: domande; istanze, atti, documenti e ricorsi notificati; traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata.

Scarica qui il testo del Regolamento

“Made in Italy”: il reato di falsa indicazione si estende anche ai marchi aziendali italiani

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La Legge 23 luglio 2009, n. 99, entrata in vigore lo scorso 16 agosto, intervenendo sulla Legge Finanziaria 2004, ha esteso le sanzioni previste per i reati di falsa apposizione dell’indicazione “made in Italy” sulle merci importate in Italia (puniti ai sensi dell’art. 517 c.p.), anche all’uso di marchi di aziende italiane su prodotti e merci non originari dall’Italia che non arrechino l’indicazione di origine del paese di fabbricazione o di produzione ai sensi della normativa europea.

Di seguito il testo dell’Art. 4, comma 49, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) così come modificato dall’art. 17, comma 4, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (in neretto le parti aggiunte):

“L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine, ovvero l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine, senza l’indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura «made in Italy». Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica”.

Riduzione delle tasse di registrazione per il marchio comunitario

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La Commissione europea ha annunciato che a partire dal 1º maggio il costo del marchio comunitario si ridurrà del 40%, passando a 900 € per le domande depositate on line. Il presidente dell’UAMI, Wubbo de Boer, intervenendo in una conferenza stampa congiunta con il commissario europeo per il Mercato interno, Charlie McCreevy, ha espresso il proprio compiacimento per l’obiettivo raggiunto di rendere la tutela del marchio comunitario più accessibile e conveniente.

Il commissario europeo McCreevy ha affermato: “È una buona notizia per le imprese europee. La riduzione incentiverà lo spirito imprenditoriale stimolando l’attività economica, aspetti fondamentali in tempi di crisi economica. Saranno in particolare le piccole e medie imprese, per le quali il costo amministrativo per ottenere tale tutela rappresenta spesso un ingente onere, a giovarsi di queste migliori condizioni”.

La modifica in atto costituisce la seconda riduzione operata nell’arco di cinque anni ed è stata resa possibile dalla maggiore efficienza raggiunta dalle attività dell’UAMI. L’iter per ottenere un marchio è stato semplificato ed è stato massicciamente incentivato l’uso degli strumenti di e-business. Negli ultimi cinque anni i tempi medi di registrazione per un marchio comunitario sono scesi del 50% a circa otto mesi.

Winx vs. Witch

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winxwitch
La battaglia giudiziaria tra la Walt Disney Company Italia S.p.A., titolare del marchio “W.I.T.C.H.” e la Rainbow S.p.A., titolare del marchio “WINX CLUB”, sfociata nell’ordinanza 2.8.2004 emessa dal Tribunale di Bologna, è stato lo spunto per un breve seminario che ho svolto all’Università di Macerata, in seno al corso di Diritto Commerciale e Diritto Industriale, sull’orientamento della giurisprudenza italiana rispetto alla problematica della confondibilità tra marchi. 

Clicca qui per scaricare le slides della lezione in formato PDF

Lettera di Intenti per la distribuzione di prodotti tutelati da brevetto

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Secondo il diritto statunitense, così come per il diritto italiano ed europeo, la lettera di intenti (nella prassi denominata anche “Memo Deal”, “Memorandum of understanding”, “Statement of Principles” o “Head of Agreement” ) è un documento legale precontrattuale che evidenzia l’esistenza di un’intesa tra due o più parti, prima che l’intesa stessa venga formalizzata. Una Lettera di Intenti, di norma, ha carattere essenzialmente “organizzativo” e non è vincolante tra le parti, avendo l’unico scopo di mettere a fuoco i punti “chiave” di una transazione complessa per la comodità delle parti, così come quello di ufficializzare la negoziazione, come può accadere in una proposta di fusione o di joint venture, ovvero di fornire alcune tutele giuridiche nel caso l’accordo non vada a buon fine.

Lo strumento della lettera di intenti è molto diffuso in previsione della stipula di un contratto internazionale, soprattutto nel campo della diritto della proprietà intellettuale (es. cessione, licenza di distribuzione di prodotti brevettati), quando le parti contrattuali hanno raggiunto un accordo di massima sulle principali condizioni (es. durata, territorio, prezzo, prodotti, etc.), ma vi sono molti altri aspetti da definire. Alla lettera di intenti deve seguire , perché l’accordo possa dirsi giuridicamente vincolante, il contratto definitivo.

Ciò nonostante, alla luce della più recente giurisprudenza sia italiana che estera, la semplice denominazione del documento quale “lettera di intenti” non è di per sé sufficiente ad escludere la presenza di un vero e proprio accordo contrattuale, nel caso in cui il documento sottoscritto esprima in termini compiuti la precisa volontà negoziale delle parti, intesa come disposizione immediatamente operativa.

Al fine di evitare che la lettera di intenti assuma l’efficacia di un vero e proprio contratto giuridicamente vincolante, pertanto, deve essere espressamente specificato che il documento “non è vincolante per le parti” e prevedere una specifica clausola sugli effetti della lettera di intenti voluti dalle parti.

Una lettera di intenti avente ad oggetto la distribuzione di prodotti tutelati da brevetto, dovrebbe contenere i seguenti elementi minimi:

  • Dichiarazione di non-vincolatività dell’accordo;
  • Descrizione dei prodotti e prezzo indicativo di acquisto (di norma attraverso un allegato);
  • Durata del contratto definitivo;
  • Estensione territoriale;
  • Previsione di esclusiva;
  • Garanzie di commerciabilità dei prodotti e manleva da parte del fornitore;
  • Data di sottoscrizione del contratto definitivo
  • Riservatezza circa le informazioni inerenti l’accordo;
  • Penale in caso di interruzione delle trattative.

In caso di conclusione del contratto definitivo, la volontà delle parti verrà integralmente trasfusa nel medesimo e per l’effetto la lettera di intenti cesserà la sua efficacia. Diversamente, nel caso in cui le parti non addivenissero al contratto definitivo,  secondo il diritto italiano si potrebbe incorrere in responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 del Codice Civile, nonché in responsabilità contrattuale in relazione alle obbligazioni ritenute immediatamente vincolanti tra le parti. Per tale ragione è importante stabilire sempre quale sia la legge applicabile e il Foro competente.

Puoi scaricare qui un modello di Lettera di Intenti che ho predisposto Icona Word

Semplificazioni in materia di privacy: DPS? No grazie.

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Da tempo si discuteva su possibili semplificazioni nell’applicazione delle misure minime di sicurezza in materia di trattamento dei dati personali.

Finalmente, con Legge n. 133 del 6.8.2009, è stato aggiunto il comma 1 bis all’art. 34 del Codice della Privacy, il quale stabilisce che i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori (senza indicazione della relativa diagnosi), ovvero dall’adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, possono sostituire la tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza da un’autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.

Questo emendamento porterà un importante alleggerimento del carico di incombenti gravante sulla maggior parte delle aziende, le quali – come anche osservato dal Garante – vedevano nel Documento Programmatico sulla Sicurezza per lo più un sovrabbondante obbligo burocratico.

Sempre in relazione ai trattamenti sopra indicati, poi, il Garante, con proprio provvedimento da aggiornare periodicamente, individuerà modalità semplificate di applicazione delle misure minime di sicurezza da parte di piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani.

Scarica il Codice della Privacy nella stesura vigente

Scarica un esempio di autocertificazione sostitutiva del DPS

La USITC (Commissione Statunitense per il Commercio Internazionale) fissa le linee-guida per l’importazione di cartucce compatibili

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A seguito delle cause introdotte da Epson per bloccare l’importazione di cartucce compatibili, la USITC ha messo al bando molti prodotti di terze parti per stampanti Epson, evidenziando come vi sia stata la violazione di ben 23 brevetti.

La Commissione, tuttavia, non ha bandito tutte le cartucce compatibili Epson, tanto che alcune Società continuano a produrre e distribuire prodotti compatibili che si conformano alle linee guida della USITC.

Le nuove linee guida sono:

1. le cartucce c.d. “refillate” Epson devono essere state originariamente vendute dalla Epson verso consumatori statunitensi. Secondo il diritto americano dei brevetti, infatti, esiste un’eccezione di “prima vendita” che consentirebbe il ripristino e la rivendita di dispositivi brevettati originariamente venduti al consumatore finale, a condizione che non vi sia la violazione di nessun altro brevetto;

2. il processo di ricarica deve essere limitato alla riparazione della cartuccia per ripristinarla alla normale condizione di utilizzabilità, ma non anche alla completa ricostruzione della stessa con la sostituzione dei principali componenti come il serbatoio d’inchiostro ed il chip IC;

3. presso il punto vendita e sulla confezione, le cartucce “refillate” devono essere descritte come prodotti “rigenerati” o “ricaricati”;

4. sulle confezioni delle nuove cartucce “refillate” il marchio Epson deve essere rimosso o coperto al fine di evitare che il consumatore sia indotto in errore nel ritenere che la ricarica sia stata effettuata o approvata da Epson;

5. Non è possibile appropriarsi di pregi fuorvianti o infondati al fine di vendere le cartucce ricaricate, ivi incluse dichiarazioni come “ricaricate negli Stati Uniti”, “lo stesso inchiostro delle cartucce originali” o “soddisfa o supera le specifiche del produttore originario”.

La domanda che ci si pone è: queste linee guida saranno applicabili anche al mercato Europeo?

 

Nuove libere utilizzazioni di opere tutelate dal diritto d’autore

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La Legge 9 gennaio 2008 n. 2, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2008, la quale reca nuove disposizioni concernenti la S.I.A.E., ha modificato l’articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. Legge sul Diritto d’Autore), consentendo la libera pubblicazione attraverso la rete Internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.